Comprendere la UCL, la legge unificata sui contratti in CIna
I sei presupposti
La Cina nel 1999 si è data una versione unificata di legge sui contratti (prima vi erano diverse leggi applicabili a seconda della tipologia di contratto e delle parti in gioco), questo è stato un primo passo importante per cercare di andare nella direzione di un adeguamento al diritto internazionale privato. Nonostante ciò, quando si inizia una negoziazione in Cina e in vista della firma di un contratto, oltre che affidarsi a buoni mediatori e consulenti legali, occorre non prescindere da alcuni presupposti importanti che possano permettere di comprendere il motivo di alcuni possibili impuntamenti nel processo.
Come al solito, le incomprensioni maggiori derivano da differenze culturali e storiche, di seguito verranno elencati alcuni presupposti essenziali dai quali partire.
Partiamo da un primo presupposto: in Cina il concetto di diritto privato e proprietà privata è un concetto molto giovane ( ufficialmente e legalmente introdotto nel 2004, anche se presente sotto altra forma da circa venti anni prima ) e non ha di certo la storia e la tradizione che ha nel mondo occidentale; Nel corso di millenni, in Occidente, questo concetto è entrato nella cultura e nel DNA dei popoli prima in Europa e successivamente nel Nuovo Mondo.
Nonostante ciò, la Cina ha saputo adeguarsi dandosi una legislazione completa e accurata in materia di proprietà privata "delle cose", ovvero di ciò che è tangibile.
Mentre il concetto di proprietà, in Occidente, si estende a tutto ciò che ha un valore e quindi a tutto ciò che è tangibile o intangibile, in Cina le leggi che tutelano la proprietà di ciò che non è una cosa fisica sono in fieri e tutt'altro che mature. Le lacune legislative in tal senso si stanno gradualmente colmando ma, il concetto di proprietà intellettuale non è ancora penetrato nel "sentire comune".
Secondo e altrettanto importante presupposto è il seguente: i Cinesi per millenni hanno fatto a meno dei contratti. Gli scambi commerciali si sono sempre basati su un principio di relazioni a lungo termine, mutuo rispetto e lealtà; soprattutto su relazioni interpersonali. Possiamo dire che qualunque contratto non si può pensare svincolato dal presupposto di relazione leale e rispettosa. Anzi, addirittura, può capitare che in sede di contestazione o arbitrato, il rispetto, la lealtà e l'aderenza al codice etico siano prese in maggiore considerazione e che il contratto sia posto in secondo piano.
Terzo presupposto: quando si negozia in Occidente, una risposta negativa lascia ancora spazi di negoziazione, spinge le parti a trovare nuove e diverse soluzioni; in Cina invece chiude definitivamente una contrattazione (con un fallimento). Una risposta positiva in Occidente chiude definitivamente la contrattazione (con successo); in Cina permette di continuare con la contrattazione e trovare nuove e, a volte, inaspettate soluzioni.
Quarto presupposto: in Occidente prima si firmano i contratti e si fanno gli accordi, poi si sviluppano le relazioni e le collaborazioni. In Cina, se non si sviluppano prima le relazioni e le collaborazioni, non si arriva a nessun accordo o contratto. In Occidente, un contratto è un elemento rigido e fortemente vincolante. Poiché, all'atto della firma, molto spesso si ha un'idea molto vaga di come andranno le cose (o di come esse dovrebbero andare), occorre fare lunghi sforzi di immaginazione per poter includere tutte le possibilità (a volte anche le più assurde e improbabili). Per i cinesi il contratto non è altro che una lettera di intenti e una lista di obiettivi da raggiungere. Esso è un elemento flessibile, non vincolante, rinegoziabile. Ogni sforzo di immaginazione è una perdita di tempo soprattutto perché la legge prescrive che i rischi debbano sempre essere condivisi tra le parti e che non tenere conto di tale comportamento negoziale renderebbe il contratto che ne consegue facilmente annullabile.
Quinto presupposto: nonostante nelle leggi che regolano i contratti in Cina si ponga l'accento sulla parità di diritti e di doveri tra le parti, l'interesse della collettività viene sempre prima degli interessi dei singoli. Anche se il diritto privato inizia a prendere forma, esso è comunque diffusamente sentito (e nella pratica è) subordinato al diritto pubblico. Questo significa che se il governo centrale decide che per il benessere dello Stato, per il mantenimento dell'ordine sociale ed economico, un'attività commerciale debba essere sottratta alla libera e privata contrattazione, qualunque contratto che sia in contraddizione con regolamenti o semplicemente indicazioni dell'autorità pubblica, perde validità. Infatti, la legge sui contratti non cita in nessun caso la libertà contrattuale, ovvero, l'autorità pubblica può (e in certi casi deve) porsi tra le parti contraenti.
Sesto presupposto: nella soluzione delle controversie, l'arbitrato e la soluzione giudiziaria sono previste ma vengono consigliate (e in Cina i consigli del legislatore devono essere presi molto seriamente ) la mediazione e la conciliazione.
Tenendo in buon conto queste piccole indicazioni, perlomeno, si potranno affrontare certe situazioni con maggiore pazienza e consapevolezza. Il consiglio è sempre lo stesso, fidatevi dei vostri consulenti per giungere a soluzioni condivise da entrambe le parti senza avere fretta di chiudere e forzare la mano.